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Quesito
Nel caso di cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante quali sono le indennità di fine rapporto che mi spettano in base alla vigente normativa?
Risposta
Premesso che non è possibile illustrare esaustivamente, in poche righe, una questione così complessa come quella delle indennità di fine rapporto spettanti all'agente, cercherò di semplificare al massimo il problema fornendo così una risposta sintetica. Mentre gli accordi economici collettivi di settore forniscono una disciplina chiara delle indennità di fine rapporto, prevedendo criteri matematici, e quindi oggettivi, per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela e del F.I.R.R., la questione si è progressivamente complicata a seguito dell'intervento del legislatore europeo e, poi, di quello italiano. Se da un lato la contrattazione collettiva non richiedeva il soddisfacimento di alcuna condizione, da parte dell'agente, per l'ottenimento (in particolare) dell'indennità suppletiva di clientela, che, quindi, spettava ogni qualvolta il rapporto cessasse ad iniziativa della casa mandante, per fatto non imputabile all'agente, il nuovo art.1751 del Codice civile, così come novellato dal D.L.vo 303/91 ha imposto ben due condizioni. E' bene rilevare come la prima stesura del nuovo art.1751 c.c. esigeva il verificarsi di almeno una delle condizioni da esso previste. Non bastando ciò, il medesimo articolo veniva ulteriormente modificato, attraverso il D.L.vo 65/99, con l'introduzione dell'obbligo di sussistenza di entrambe le condizioni previste dalla legge. In altri termini, mentre l'indennità suppletiva di clientela spettava a tutti gli agenti, in modo proporzionale ai fatturati provvigionali realizzati nel corso del rapporto, le c.d. “indennità europee” spettano soltanto a chi sia in grado di dimostrare di aver soddisfatto, con il proprio operato, le due condizioni richieste dalla legge. Tali condizioni, in sostanza, consistono nell'aver aumentato la clientela della preponente, ovvero aver sviluppato gli affari con quella esistente ed, inoltre, nell'equità del pagamento dell'indennità, tenuto conto del danno che l'agente subisce dallo scioglimento del contratto. Vieppiù, mentre gli importi da liquidarsi all'agente a titolo di indennità suppletiva di clientela e di F.I.R.R., come anticipato, sono matematicamente determinati da parte degli accordi economici collettivi, ciò non avviene per quanto riguarda “l'indennità europea”. L'art.1751 c.c., infatti, si limita a stabilire la misura massima dell'indennità, senza nulla prevedere per il minimo. La norma neppure contempla i criteri per graduare l'indennità all'interno del tetto massimo. A questo punto, visto il divario esistente tra le due discipline, soprattutto in termini economici, atteso che l'indennità europea, calcolata nel massimo, supera di gran lunga qualsiasi importo riconosciuto a titolo di indennità suppletiva di clientela, è lecito chiedersi qual'è il regime da applicare oggi ad un agente che vede sciolto il proprio rapporto per iniziativa della mandante.
Vengo, quindi, alla risposta del quesito sottopostomi:
se il contratto individuale di agenzia fa richiamo (diretto o indiretto) agli A.E.C., al nostro agente spetteranno senz'altro le indennità ivi previste (clientela e F.I.R.R.), senza dover dimostrare nulla;
nel caso contrario a quello precedentemente illustrato, il nostro agente potrà invocare la disciplina dell'art.1751 c.c. con onere probatorio a suo carico.
A parere del sottoscritto, tuttavia, vi è la possibilità di elaborare una terza soluzione che, in ipotesi, risulti idonea a contemperare tanto la disciplina garantistica degli accordi economici collettivi (poco a tutti), quanto la previsione meritocratica introdotta dalle succitate novelle (art.1751 c.c.). Tale soluzione, muovendo dalla considerazione per cui l'art.1751 c.c. è norma di legge dello Stato e come tale applicabile comunque a tutti i rapporti rientranti nella sua disciplina; la norma, altresì, è cronologicamente posteriore agli accordi collettivi ed, inoltre, prevede una disciplina inderogabile a svantaggio dell'agente, permette di graduare un'indennità in favore dell'agente medesimo da calcolare tra un minimo, rappresentato dalla somma degli importi di clientela e F.I.R.R., ed un massimo, che è quello calcolato ai sensi dell'art.1751 c.c. Questa disposizione prevede un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. In questo modo, fermo restando un importo indennitario minimo per tutti gli agenti, vi è la possibilità, in presenza delle condizioni di legge, di riconoscere un importo maggiore a quegli agenti che più hanno prodotto per la mandante.
Avv. Gianluca Bassetti
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