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Quesito
Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio che ha sottoscritto, nel maggio del 2001, un contratto di agenzia dove si prevede un patto di non concorrenza post contrattuale della durata di anni tre. Al momento della stipula del contratto non è stato stabilito un compenso per questo patto. Successivamente, al momento dello scioglimento della collaborazione la mandante si è rifiutata di pagarmi l’indennità prevista dal codice civile, sostenendo che all’epoca in cui abbiamo contratto il patto non era previsto alcun compenso e che, per ciò, tale accordo deve considerarsi inefficace. E’ legittimo questo rifiuto?
Risposta
Il patto di non concorrenza post contrattuale, per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, è stato introdotto nel codice civile, all’art. 1751 bis, dal D.lgs. 303/1991, poi modificato dall’art. 23 della L. 422/2000.
Il patto in questione, proprio per effetto del secondo intervento del legislatore, prevede l’obbligo di un corrispettivo, di natura non provvigionale, da liquidarsi all’atto dello scioglimento del rapporto, per il caso di accettazione del patto medesimo da parte dell’agente. Questa innovazione, per espressa previsione della legge in esame (art. 23 L.422/2000), è entrata in vigore il 01.06.2001.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che le disposizioni in esame si applichino sia ai patti di non concorrenza stipulati dopo il 01.06.2001, sia a quelli già in corso a tale data, come, appunto, nel suo caso.
Esemplare è il ragionamento seguito dall’Avv. Guido Trioni nei suoi scritti (Commentario al Codice Civile Scialoja-Branca, Zanichelli, 2006), laddove osserva come: “…il momento al quale occorre riferirsi per individuare la normativa applicabile, sia quello stesso della cessazione del rapporto e dell’inizio del periodo di astensione, che la legge identifica tanto come momento genetico dell’obbligo di pagamento, quanto come momento della sua esigibilità. Il nuovo regime deve quindi applicarsi anche ai patti di non concorrenza stipulati prima della sua entrata in vigore, allorché i relativi contratti di agenzia siano cessati successivamente.
Sulla stessa linea si muove l’Avv. Roberto Baldi (Il Contratto di Agenzia, Giuf¬frè, - 2008), il quale afferma che, non preveden¬dosi alcuna disciplina transitoria e limitandosi ad indicare la data del 1 giugno 2001 per l’acquisizione di efficacia del nuovo secondo comma dell’art. 1751 bis cc: “…… la nuova norma è applicabile sia ai contratti conclusi dopo il 1/06/2001, sia a quelli in corso a tale data”.
Da tale orientamento, circa l’obbligo di pagamento del compenso, non si distaccano neppure i Giudici di merito, tra cui il Tribunale di Rimini: “ In base alla formulazione della citata disposizione (ovvero l’art.1751 bis c.c., come modificato dal comma I dell’art.23 L.422/2000, n.d.r.) essendo l’efficacia della nuova disciplina prevista con decorrenza dal primo giugno 2001, si deve ritenere che l’obbligo di corresponsione dell’indennità di non concorrenza sia riferibile non solo ai patti conclusi sotto la vigenza della nuova disciplina ma anche a quelli risalenti, già sottoscritti prima del dicembre 2000, allorquando la cessazione del rapporto di agenzia si verifichi – come nel caso di specie – in epoca coincidente o successiva al primo giugno 2001…”.
Il Tribunale di Vicenza afferma: “Con riferimento alla domanda relativa all’indennità per il patto di non concorrenza, osserva questo G..L. che il contratto stipulato tra le parti in data 02.06.1997 prevedeva all’art.4 un patto di non concorrenza ai sensi dell’art.1751 bis cod. civ. ma non la corresponsione della relativa indennità. L’art.23 della Legge 29.12.2000 n.422 ha previsto che le nuove disposizioni dell’art.1751 bis cod. civ. acquistino efficacia dal 01.06.2001, nonché l’obbligo della corresponsione di una indennità di natura non provvigionale a favore dell’agente per il patto di non concorrenza. Il legislatore del 2000 non ha previsto però una disciplina transitoria. Per tanto, al fine di cogliere l’esatta portata della suddetta normativa occorre collegare tale dato temporale (la vigenza dal 01.06.2001) con quanto previsto dal primo comma dell’art.23 (ora secondo comma dell’art.1751 bis c.c.) secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto la corresponsione all’agente commerciale di un’indennità di natura non provvigionale…Per il principio di irretroattività della legge, la nuova norma non può incidere sui rapporti giuridici già costituiti, né tanto meno regolarli diversamente, quando si siano già realizzati i presupposti di fatto che, secondo la norma anteriore, erano necessari e sufficienti per l’acquisto del diritto, sicchè la norma sopravvenuta non è certamente applicabile ai fatti compiuti e alle situazioni già maturate. Conseguentemente, lo ius superveniens può spiegare i propri effetti in relazione ai contratti successivi alla sua introduzione e, per quanto concerne i contratti antecedenti, solo limitatamente alla regolamentazione degli effetti ancora in corso.
In base a quanto sopra esposto, il patto previsto nel Suo contratto di agenzia deve ritenersi valido ed efficace. La mandante, quindi, non può rifiutarsi di corrisponderle, all’atto dello scioglimento del rapporto, un compenso calcolato ai sensi dell’art.1751 bis c.c.
Per concludere, Le segnalo che il patto in questione, comunque, non può avere una durata superiore ai due anni e deve limitarsi alla stessa zona, clientela e generi di servizi da Lei già trattati nell’ambito del contratto di agenzia che si è sciolto.
Il Suo obbligo di non concorrenza, quindi, cesserà decorsi due anni, e non tre, dalla data di scioglimento del contratto.
Avv. Gianluca Bassetti
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