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Quesito
Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio che svolge la propria attività nel settore del mobile in stile. Una delle mie case mandanti, alla quale sono legato con un contratto da plurimandatario, mi addebita di aver violato il patto di esclusiva in quanto promuovo prodotti di un’azienda concorrente. Preciso che i prodotti di quest’ultima, seppure rientrano nell’ambito del mobile in stile, sono di foggia diversa e di materiali più pregiati e, quindi, più costosi di quelli dell’altra ditta. Sto violando il patto d’esclusiva o no? In caso affermativo può la preponente risolvere il contratto addebitando a me la causa?
Risposta
Il diritto di esclusiva per gli agenti di commercio viene disciplinato dall’art.1743 del Codice Civile, il quale fa divieto all’agente medesimo di trattare “per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro”. In generale possiamo dire che la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all’uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una possa ricevere danno dall’ingresso o dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno (Cassaz.87/5776).
Venendo al caso di specie, a mio sommesso avviso, la violazione del diritto di esclusiva non può ravvisarsi, viste le caratteristiche peculiari del rapporto, il settore in cui opera l’agente, nonchè la foggia, destinazione e valore d’uso degli articoli da lui promossi (Cfr. A.E.C., settore industria, del 16.11.1988, sub chiarimento a verbale all’art.2).
Autorevole dottrina ( Formiggini, Il contratto di agenzia, Torino, 1958, 87) sostiene che:”... nel medesimo ramo di attività vi possono essere prodotti destinati ad una clientela diversa, in cui non si può escludere il diritto della casa di valersi di più agenti o quello dell’agente di rappresentare più case. E’ anzi frequente ed utile che un agente rappresenti più case produttrici di prodotti complementari”. Occorre, quindi, valutare nel caso specifico se vi è una concreta possibilità di concorrenza, cioè se l’agente abbia promosso la vendita di prodotti di una ditta piuttosto che quelli di un’altra, altrimenti l’art.1743 c.c. non risulta violato.
Occorre, inoltre, rilevare che l’incarico conferito al nostro agente non prevede il monomandato. Da ciò ne consegue che l’agente può assumere altri mandati, purchè questi non riguardino gli “stessi” articoli prodotti dalla prima preponente (in ordine di considerazione e non di importanza).
Sul punto va evidenziato come per articoli prodotti dalla ditta in esame debbano intendersi presumibilmente quelli illustrati nei cataloghi forniti all’agente e, tramite questo, ai clienti. E’ evidente come sfuggano a tale ambito tutti quegli articoli che la casa stessa, pur essendo in grado di produrre, di fatto non realizza in via ordinaria. Qualora fosse altrimenti, qualsiasi articolo astrattamente riconducibile ai mobili in stile sarebbe escluso dall’oggetto di eventuali mandati assumibili dall’agente.
Con riferimento specifico alla risoluzione del rapporto, va rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1453 e ss. c.c., il preponente può risolvere il rapporto di agenzia solo in presenza di un grave inadempimento dell’agente e tale, comunque, non può configurasi l’assunta violazione, isolata, del diritto di esclusiva. La stessa giurisprudenza formatasi sul punto (vedi Trib. Milano, 19.4.1951, in Monit. trib. 951, 266, con nota di Benussi, Considerazioni in tema di contratto di esclusiva) esclude la grave inadempienza da parte dell’esclusivista quando la propaganda abbia ad oggetto due tipi di acque minerali che vantino differenti qualità terapeutiche.
Per quanto esposto, partendo dal presupposto che la ditta “A” produca mobili in stile che per le proprie caratteristiche e per valore siano destinati ad una clientela diversa da quella della ditta “B”, anch’essa produttrice di mobili in stile, il nostro agente non viola l’esclusiva assumendo entrambi i mandati. Ciò salvo che non si dimostri che, effettivamente, l’agente, con la propria condotta, abbia comunque favorito l’ingresso o l’espansione sul mercato (rappresentato dalla medesima clientela) di una ditta a scapito dell’altra. In tal caso, legittima sarebbe la risoluzione del rapporto da parte della preponente per fatto addebitabile all’agente.
Avv. Gianluca Bassetti
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