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Quesito
Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio che ha intenzione di fare causa alla casa mandante. Nel mio contratto di agenzia vi è la clausola per cui il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere è quello in cui ha sede la preponente. Per promuovere il giudizio, dovrò per forza rivolgermi al Tribunale indicato nel contratto?
Risposta
No. La maggior parte dei contratti di agenzia reca clausole analoghe a quella di cui lei mi scrive. Queste clausole sono nulle, poichè si pongono in contrasto con quanto prevede il nostro Codice di Procedura Civile. Da un esame della vigente normativa, infatti, emerge che per i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, è competente il Giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente.
E’ bene aggiungere che la predetta disciplina non è derogabile per accordo delle parti. Ciò significa che, se le parti prevedono nel contratto un Foro diverso da quello stabilito dalla legge, questa pattuizione non ha alcun valore. Se ad esempio le parti prevedono il Foro di Milano per le proprie controversie, mentre l’agente ha il proprio domicilio a Roma, l’accordo circa il Foro di Milano è invalido e, quindi, il Giudice competente è quello di Roma.
Per completezza espositiva occorre precisare che il domicilio dell’agente è il luogo ove questi ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Ad esempio: Tizio è residente in Roma, Via del Corso n.35 e nella propria abitazione ha allestito l’ufficio, nel quale conserva tutta la documentazione relativa ai propri affari, riceve la corrispondenza inerente lo svolgimento dell’incarico (istruzioni, listini, estratti conto, copie delle fatture ed altro), le comunicazioni relative alle modifiche e/o integrazioni del contratto e così via e dal quale spedisce la propria corrispondenza, le copie commissioni, le fatture provvigionali, i “rapportini” dell’attività ecc. Questo agente ha fatto della propria residenza il centro dei propri affari e interessi. Il Foro competente per le cause che riguardano Tizio, nella sua qualità di agente, è quello di Roma. Ciò a prescindere da qualsiasi pattuizione diversa contenuta nel contratto di agenzia.
Avv. Gianluca Bassetti
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