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Quesito
Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio monomandatario. Può spiegarmi, cortesemente, la differenza tra essere un agente monomandatario ed essere un agente in esclusiva?
Risposta
Occorre distinguere nettamente la figura dell’agente esclusivo (monomandatario) da quella dell’agente in esclusiva.
Agente esclusivo è colui che si impegna verso la preponente (con specifica pattuizione) a non assumere incarichi da altre ditte anche se non in concorrenza.
L’agente in esclusiva, invece, è colui che si impegna verso la preponente a non assumere, per la medesima zona e per lo stesso ramo di affari, incarichi da parte di altre imprese in concorrenza.
Mentre il monomandato richiede una specifica pattuizione, cioè deve essere espressamente convenuto dalle parti, l’esclusiva è un elemento naturale del rapporto di agenzia, cioè è un elemento che esiste in ogni rapporto agenziale, senza che lo si debba espressamente pattuire. Le parti, tuttavia, nel contratto che stipulano, possono derogare all’esclusiva (in altri termini possono “eliminarla” dalla disciplina del proprio rapporto). Questa deroga può riguardare entrambe le parti, ma anche una sola parte. Sul punto, è bene che l’agente presti attenzione al momento della stipula del contratto, in quanto può accadere che la preponente inserisca nell’accordo soltanto l’esclusiva a proprio favore, derogando, invece, a quella dell’agente. Ciò determina, in poche parole, che, da un lato, la preponente possa avvalersi di più agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo di affari, mentre, dall’altro, l’agente non possa assumere altri mandati in concorrenza.
Tornando all’agente esclusivo, il quale, come detto, ha un vero e proprio dovere di non assumere alcun altro incarico (pena il risarcimento del danno), ci si è chiesti se questa esclusività della prestazione elimini, oppure no, il carattere di autonomia tipico del rapporto di agenzia. La posizione espressa dalla Suprema Corte è la seguente:”.....con il rapporto di agenzia non è incompatibile ....la clausola...che imponga al lavoratore di prestare la sua opera a favore di un solo preponente...”.
A sommesso avviso dello scrivente, il patto in esame, poichè impone all’agente di operare con una sola impresa, escludendo la possibilità di assumere altri mandati anche per imprese non in concorrenza, mina fortemente il carattere autonomo dell’attività dell’agente, trasformandolo in un “subordinato” dell’unica preponente In molti casi, infatti, il monomandato dissimula un vero e proprio contratto di lavoro subordinato.
Avv. Gianluca Bassetti
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