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Quesito

Egr. Avvocato Bassetti, a seguito delle modifiche della normativa in materia di agenzia commerciale, dovute al recepimento di specifiche direttive della Comunità europea, cos’è cambiato circa il nostro diritto al pagamento delle provvigioni da parte della casa mandante?

Risposta

Lei si riferisce senz’altro alla modifica dell’art.1748 del Codice Civile, ad opera del Decreto Legislativo n.65 del 15.02.1999.
L’innovazione più importante introdotta dalla ricordata novella è senz’altro quella di aver svincolato il diritto alla provvigione dell’agente dal (vecchio) concetto di “buon fine” dell’affare.
Il testo previgente della norma che stiamo esaminando statuiva:” L’agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione”. L’agente cioè maturava il diritto alla provvigione nel momento in cui l’affare che aveva procurato produceva un risultato economico utile per la casa mandante.
Il nuovo testo del medesimo articolo, invece, recita:” Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Con la nuova disciplina, il diritto alla provvigione sorge in capo all’agente nel momento in cui la casa mandante conclude il contratto con il cliente (accetta l’ordine o non lo rifiuta nei termini di legge). L’agente ha il diritto di esigere le proprie provvigioni sull’affare nel momento in cui la preponente dà esecuzione al contratto (invia la merce), ovvero nel momento in cui scade il termine entro cui la preponente medesima avrebbe dovuto eseguirlo (scade il termine di consegna della merce). Tutto ciò a prescindere dall’effettivo pagamento da parte del cliente.
Una volta che l’agente ha riscosso le provvigioni (perchè l’operazione è stata conclusa) dovrà restituirle solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra la preponente ed il cliente non avrà esecuzione per cause non imputabili alla preponente medesima (art.1748, IV co., c.c.). E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
L’importanza di questa disposizione sta nel fatto che, a sommesso avviso dello scrivente, non è più l’agente a dover dimostrare (se vuole le provvigioni) che l’affare promosso ha avuto regolare esecuzione, bensì è la casa mandante a dover dare la prova (se vuole indietro le provvigioni corrisposte) che il contratto con il cliente non ha avuto esecuzione, per cause che non sono imputabili ad essa preponente.
Interpretando insieme le disposizione sopra analizzate, si ha un sistema per cui l’agente ha il diritto ad avere le provvigioni sull’affare promosso nel momento in cui la casa mandante vi dà esecuzione (e non più quando l’affare va a buon fine), salvo poi doverle restituire laddove la preponente dimostri che l’affare in questione non ha avuto regolare esecuzione per fatto ad essa non imputabile.

 

Avv. Gianluca Bassetti