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Quesito

Egr. Avvocato Bassetti ho ricevuto dalla mia mandante la disdetta del rapporto di agenzia con il preavviso previsto dal contratto e cioè tre mesi. Preciso che il rapporto ha avuto inizio il 30.03.1994 e la lettera di disdetta mi è arrivata il 07.09.2003. Può dirmi se è giusto il periodo di preavviso concessomi e come va fissata la scadenza del periodo?

Risposta

Per quanto riguarda il periodo di preavviso che le compete, chiaro è il disposto del Codice civile. L’art. 1750 c.c., infatti, al terzo comma, sancisce che il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per ogni anno iniziato di durata del contratto. La norma pone un vero e proprio “limite invalicabile” per le parti e cioè quello di non poter stabilire un termine di preavviso di durata minore a quella prevista dalla legge. Ciò sta a significare che, se anche le parti, nel contratto che le lega, pattuiscono un termine inferiore a quello di legge, la clausola si ha come non apposta e, quindi, si applica la norma sopra descritta.
Nel suo caso, anche se il contratto stabilisce in tre mesi il periodo di preavviso, la sua mandante le dovrà concedere, invece, sei mesi di preavviso. Questo perché il termine di preavviso rimane comunque di sei mesi anche se il rapporto dura più a lungo. La norma che stiamo esaminando, infatti, prevede che il preavviso non potrà comunque essere inferiore a sei mesi per il sesto anno iniziato di rapporto e per tutti gli anni successivi.
A conferma della propria volontà di stabilire un termine di preavviso minimo ed inderogabile, il legislatore, nella medesima norma, aggiunge che le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata (rispetto a quella di legge).
I nuovi Accordi Economici Collettivi, stipulati nel 2002, rispettano i termini minimi di cui abbiamo parlato sopra e prevedono termini di preavviso superiori a quelli di legge per gli agenti impegnati in esclusiva per una sola ditta.
La contrattazione collettiva, inoltre, ha stabilito che il periodo di preavviso possa scadere uno qualsiasi dei giorni di calendario. Questa disposizione, apparentemente di modesto rilievo, contiene invece una deroga a quanto stabilisce il Codice civile. Lo stesso art.1750 c.c., all’ultimo comma, infatti, prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del periodo di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Un esempio varrà a chiarire la differenza.
Nel suo caso, avendo lei ricevuto la comunicazione di recesso della mandante (c.d. disdetta) il 07.09.2003, il suo periodo di preavviso, applicando la norma del codice civile, avrebbe dovuto concludersi il 31.03.2004 e cioè l’ultimo giorno del sesto mese di calendario.
Applicando, invece, l’Accordo Economico Collettivo, il suo periodo di preavviso scadrà il 07.03.2004 e, quindi, ventiquattro giorni prima.
Le conseguenze pratiche di questo diverso modo di determinare la scadenza del preavviso andranno valutate per ogni singolo caso concreto.
In conclusione, per rispondere al suo quesito, il termine di preavviso che le è stato concesso dalla mandante non è corretto, esso dovrà rispettare il minimo di legge (sei mesi), in caso contrario le sarà dovuta una adeguata indennità.
Il suo rapporto agenziale (nel caso di rispetto del termine semestrale che le compete) avrà termine il 07.03.2004.

Avv. Gianluca Bassetti