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Quesito
Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio che opera nel settore dell'abbigliamento. La mia mandante mi fa passare presso i clienti a riscuotere i pagamenti delle forniture. Per lo svolgimento di questo incarico, che mi tiene molto occupato, non dovrei percepire un compenso? Le preciso che nel mio contratto di agenzia si dice che nel determinare la misura della provvigione si è tenuto conto di tutte le attività rientranti nell'incarico conferito.
Risposta
l'accordo economico collettivo del 26.02.2002, per il settore commercio, all'art.4, prevede che nel caso in cui sia affidato all'agente l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
E' bene sottolineare che, secondo l'art.1744 del Codice civile, l'agente di commercio non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.
La prima cosa da fare, quindi, è vedere se nel contratto individuale di agenzia Le viene conferito o meno l'incarico di incassare. In caso affermativo, lo stesso contratto dovrebbe prevedere, come sopra ricordato, uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. Da ciò consegue che non è corretta la previsione contrattuale per cui: nello stabilire la misura della provvigione si è tenuto conto di tutto quanto. In altri termini, la provvigione stabilita nel contratto non può contenere il compenso (non provvigionale) per l'attività di incasso. In questo caso, per tanto, Lei ha diritto ad un compenso ulteriore, che dovrà stabilirsi d'accordo con la casa mandante. Qualora questo accordo non dovesse formarsi, non vi sarà altra via che ricorrere al Giudice del Lavoro.
Nel caso in cui il contratto di agenzia non Le conferisca l'incarico di riscuotere, con continuità, i crediti della casa mandante, bisognerà “ricavare” l'affidamento dell'incarico in questione da altri elementi di fatto. Ciò significa che, dando prova di aver svolto effettivamente e con continuità l'attività di incasso, la casa mandante, che si è giovata della sua opera e che non ha mai sollevato alcuna contestazione a riguardo, dovrà necessariamente compensarla per quanto ha fatto. Anche stavolta, in caso di mancato accordo con la preponente circa la misura del compenso, questa verrà determinata facendo ricordo al Giudice.
In ogni caso è bene che, qualora si sia richiesti di svolgere attività di riscossione per conto della casa mandante, compito non previsto nel contratto, si esiga (con la necessaria diplomazia!!) una comunicazione scritta (anche un semplice fax) con cui venga conferito espressamente l'incarico in questione. Così come è necessario conservare una “traccia” dell'avvenuta riscossione e della conseguente remissione delle somme alla casa mandante. Ogni documento è valido per dimostrare di aver svolto, con continuità, l'attività di incasso: copie di assegni, di bonifici, ovvero appositi blocchetti nei quali si riportino gli estremi dell'incasso ecc. Essenziale è anche il poter dimostrare di aver consegnato gli incassi effettuati alla casa mandante, per cui servirsi sempre della posta raccomandata con ricevuta di ritorno (anche assicurata), farsi sempre rilasciare ricevute per il denaro contante e, comunque, scegliere sempre strumenti che lascino una “traccia” del percorso seguito dal pagamento del cliente, dal momento in cui avviene a quello in cui, per il vostro tramite, è incamerato dalla casa mandante. In presenza di questi elementi di prova, che dimostrano, come detto, l'effettivo e costante svolgimento da parte vostra di un'attività di incasso il relativo compenso non può esservi negato.
Avv. Gianluca Bassetti
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