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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA

DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA

COMMERCIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO

 

Il giorno 16 novembre 1988, in Roma,

tra

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Presidente On. Cav. Lav. dott. ing. Sergio Pininfarina, assistito dal Vice Presidente dott. Carlo Patrucco, dal Direttore Generale dott. Paolo Annibaldi, dal Vice Direttore Centrale per i Rapporti Sindacali Avv. Arturo Parisi e dal responsabile del settore dott. Giampiero Bondanini;

con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Signori:
Aldo Abenavolli, Girolamo Accardo, Raoul Bardelli, Enrico Bono, Massimo Bruni, Giuliano Cabassi, Lorenzo Cattaneo, Mauro Catteruccia, Paolo Cazzani, Antonio Cetara, Manfredi Ciaburri, Carlo Cigna, Giorgio Cilenti, Cesare Cristina, Antonio Cusini, Antonio Dal Brun, Gianni Dehò, Girolamo Di Carmine, Domenico Durante, Francesco Falcinelli, Ulderico Falconi, Carlo Fanin, Umberto Ferraro, Raniero Finicelli, Alessandro Firpo, Mario Giudici, Felice Guasco, Giuseppe Guercetti, Marco Laganà, Mario Leardi, Giovambattista Leonardi, Giuseppe Lesca, Giulio Longhi, Alberto Macchi, Francesco Maggiolini, Luigi Magni, Pietro Martini, Roberto Menocci, Gioacchino Migliorisi, Vincenzo Moretti, Remigio Mugnaini, Alberto Orefici, Aldo Pellegrino, Franco Pirinoli, Roberto Piva, Maurizio Pizzolotto, Fabrizio Poletti, Giampaolo Pozzi, Gianluigi Proserpio, Flavio Radice, Giorgio Rampoldi, Roberto Rizzoli, Aristide Roselli, Luciano Rosi Belliere, Pietro Ruffini, Luciano Salucci, Guido Salvi, Vito Scialla, Antonio Statella, Angelo Tarditi, Tullio Toledo, Daniele Turozzi, Giorgio Usai, Massimo Vinciguerra, Salvatore Vitali;

l'Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente dott. Agostino Paci, assistito dal Direttore Generale dott. Giuseppe Capo e dal dott. Marcello Lanza, con la partecipazione dell'avv. Franco Cassiani Ingoni e del dott. Ciro Mazzagatti;

l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale (ASAP), rappresentata dal Presidente avv. Guido Fantoni e dal Vice Presidente dott. Modestino Fusco assistiti dal sig. Camillo Coldagelli e dal dott. Giovanni Angelucci;

la Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente On. Dario Mengozzi, dal Segretario Generale dott. Vincenzo Mannino, assistiti dal dott. Carlo Bagni e dal dott. Giovanni Zaccone;

e,

in ordine alfabetico, le seguenti Associazioni Nazionali in rappresentanza della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio:

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci, dal Segretario Generale Aggiunto Roberto Di Gioacchino dal Responsabile Nazionale del Settore Lionello Giannini e Coordinamento Nazionale della categoria composto dai sigg.ri: Angelini Elvio, Aiello Aldo, Bargiacchi Ferruccio, Bedrone Paolo, Benassati Duilio, Biasioli Emilio, Conti Mauro, Cusi Giuliano, Monte Gianfranco, De Velo Rinaldo, Ferri Ottone, Ferrini Augusto, Filippi Andrea, Fossati Emilio, Gaudiano Michele, Giannini Mario, Giosia Pio, Giordano Cesare, Innocenti Ulderigo, Lillo Rodolfo, Limardi Arnaldo, Mancini Roberto, Mancini Sirio, Marchese Antonio, Marchi Attilio, Marè Alberto, Marzoli Riccardo, Montefusco Gianfranco, Moras Antonio, Orsi Pietro, Pacifico Angelo, Paghi Silvio, Palchetti Mario, Pallanti Mario, Pampaloni Enzo, Peros Ezio, Pippa Antonio, Pocci Giuliano, Pratesi Alberto, Risi Piergiorgio, Rosci Giovanni, Rucaro Domenico, Sanna Vittorio, Solzi Ugo, Tedeschi Renato, Terrana Alfonso, Tinti Luciano, Tori Roberto, Vignoli Alfio;

con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Lucio Carlini;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Renato Di Marco, dai Segretari Nazionali: Angelo Buttarelli, Giovanni Baratta, Domenico Elicio, Antonio Michelagnoli, Maria Pantile, Salvatore Zappadu, dal dirigente l'Ufficio Sindacale Salvatore Falcone, nonchè da una
delegazione composta dai sigg.: Gaetano Anzi, Gaetano Billi, Carlo Bredeon, Antonio Calarco, Antonio Donati, Ettore Fornaroli, Giancarlo Gentili, Vincenzo Gargiulo, Giuseppe Lion, Olga Lorenzini, Francesco Marcolin, Franco Menato, Maurizio Maggiolini, Loris Nascetti, Marco Paoletti, Antonio Pasquariello, Eldo Pedini, Gaspare Piranomonte, Oto Siniscalchi, Giancarlo Termini, Vincenzo Ramogida; nonchè per la Sezione Nazionale Agenti e Propagandisti in medicinali, i sigg.: Luciana Benassi e Giorgio Guazzi;

con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), rappresentata dal sig. Domenico Trucchi;

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC), rappresentata dal suo Presidente Ugo Volpi; dai Vice Presidenti Giorgio Caleffi, Luigi Contini, Ugo Dessy, Franco Mazza, Antonino Passarello e Karl Schorn; dai membri della Giunta Esecutiva Lino Cascone, Egidio Casorati, Gabrio Cereda, Alvaro Cocchi, Adalberto Corsi, Giuseppe Falcone, Gabriele Mazzanti, assistiti dal Direttore Generale Gianfranco Gatelli;

l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (UIL-Tu.CS), rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Nazionale Vicario Giovanni Gazzo, dai Segretari Nazionali Renzo Canella, Giulio Lattanzi, Michele Malerba, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli, unitamente ad una delegazione composta dal Coordinatore Nazionale Agenti Rappresentanti comm. Giulio Bellatti, e dai sigg.ri Bellotti Carlo, Bille
Armando, Borea Paolo, Bove Giuseppe, Buschini Giuseppe, Bussotti Giorgio, Capua Aldo Carmelo, Cavallo Luigi, Coccia Barnardo, Colombo Giovanni, Denichilo Romano, Giavarini Giancarlo, Giunti Mario, Marsili Rino, Massimino Michele, Messeri Alessandro, Mornacchi Pio, Oppici Eugenio, Pata Cesare, Salani Eolo, Santovincenzo Giorgio, Tinelli Giuseppe, Tusini Gianfranco, Zanconato Giuseppe;

con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL), nella persona del Segretario Confederale Silvano Veronese;

l'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI), rappresentata dal suo Presidente dott. Francesco Pasquale, dal Vice Presidente Vicario gr. uff. Renzo Righetti, dai Vice Presidenti rag. Paolo Battaglia, dott. Umberto Brugnara, cav. Alfredo Ragazzoni, dott. Enrico Nicolini, rag. Michele Vasanelli, sig. Ciano Donadon e dal rag. Giambattista Angeli;

si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente accordo economico collettivo per la disciplina rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in sostituzione di quello del 19 dicembre 1979.

 

Il giorno 16 novembre 1988, in Roma,

tra

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Presidente On. Cav. Lav. dott. ing. Sergio Pininfarina, assistito dal Vice Presidente dott. Carlo Patrucco, dal Direttore Generale, dott. Paolo Annibaldi, dal Vice Direttore Centrale per i Rapporti Sindacali Avv. Arturo Parisi e dal responsabile del settore dott. Giampiero Bondanini;

con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Signori:
Aldo Abenavoli, Girolamo Accardo, Raoul Bardelli, Enrico Bono, Massimo
Bruni, Giuliano Cabassi, Lorenzo Cattaneo, Mauro Catteruccia, Paolo Cazzani, Antonio Cetara, Manfredi Ciaburri, Carlo Cigna, Giorgio Cilenti, Cesare Cristina, Antonio Cusini, Antonio Dal Brun, Gianni Dehò, Girolamo Di Carmine, Domenico Durante, Francesco Falcinelli, Ulderico Falconi, Carlo Fanin, Umberto Ferraro, Raniero Finicelli, Alessandro Firpo, Mario Giudici, Felice Guasco, Giuseppe Guercetti, Marco Laganà, Mario Leardi, Giovambattista Leonardi, Giuseppe Lesca, Giulio Longhi, Alberto Macchi, Francesco Maggiolini, Luigi Magni, Pietro Martini, Roberto Menocci, Gioacchino Migliorisi, Vincenzo Moretti, Remigio Mugnaini, Alberto Orefici, Aldo Pellegrino, Franco Pirinoli, Roberto Piva, Maurizio Pizzolotto,
Fabrizio Poletti, Giampaolo Pozzi, Gianluigi Proserpio, Flavio Radice, Giorgio Rampoldi, Roberto Rizzoli, Aristide Roselli, Luciano Rosi Belliere, Pietro Ruffini, Luciano Salucci, Guido Salvi, Vito Scialla, Antonio Statella, Angelo Tarditi, Tullio Toledo, Daniele Turozzi, Giorgio Usai, Massimo Vinciguerra, Salvatore Vitali;

l'Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente dott. Agostino Paci, assistito dal Direttore Generale dott. Giuseppe Capo e dal dott. Marcello Lanza, con la partecipazione dell'avv. Franco Cassiani Ingoni e del dott. Ciro Mazzagatti;

la Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente On. Dario Mengozzi, dal Segretario Generale dott. Vincenzo Mannino, assistiti dal dott. Carlo Bagni e dal dott. Giovanni Zaccone;

e

la Federazione Nazionale Agenti Rappresentanti Viaggiatori Piazzisti (FNARVEP), rappresentata dal Vice Segretario Nazionale Rag. Bianco Cortinovis, dai Dirigenti Nazionali sig. Sergio De Aldisio, dott. Cesare Gobbi, rag. Nerio Marabini, Giorgio Bortolani e Bruno Sangermano, con l'assistenza della Federazione Nazionale Commercio Turismo e Terziario (CISNAL) rappresentata dal Segretario Nazionale avv. Luigi Gabriele, dai Vice Segretari Nazionali Bruno Mariani, Antonio Piscopo e Giancarlo Simonetti;

con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL), rappresentata dal Segretario Confederale dott. Giorgio Verzelli;

si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in sostituzione di quello del 19 dicembre 1979.

 

Art. 1.

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, dall'Associazione sindacale «Intersind», dall'Asap, nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative italiane.

Agli effetti di esso e in conformità agli articoli 1742 e 1732 del cod. civ., indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:

a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'articolo 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'articolo 1746 c.c. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1983. Le norme del presente accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1983.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonché coloro che in qualità di agenti o rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli articoli 10 e 13 non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ARTICOLO 1.

Le parti si danno atto che i rapporti tra le case editrici e i loro agenti e rappresentanti di commercio incaricati di vendere esclusivamente a privati consumatori vengono regolati, a far data dal 1° gennaio 1989, dalle norme del presente accordo.

Art. 2.

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso che l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.

Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

CHIARIMENTO A VERBALE ALL'ARTICOLO 2.

In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

Art. 3.

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato. Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

Art. 4.

Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'articolo 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.

Art. 5.

L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita.

Art. 6.

L'agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine ad una provvigione, determinata di norma in misura percentuale.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sua attività di recupero degli insoluti.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.

In deroga al principio di cui al primo comma, in caso insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai comma precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente.

In assenza delle disposizioni di cui al precedente comma nel contratto individuale, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

NORMA TRANSITORIA ALL'ARTICOLO 6.

Le disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo si applicano ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo economico collettivo 19 dicembre 1979.

I contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale già in corso alla predetta data si adegueranno alla normativa in parola entro il 1° luglio 1989.

Entro il medesimo termine dovrà essere data attuazione a quanto previsto nel penultimo comma dell'articolo 6.

Art. 7.

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. E' in facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.

Art. 8.

Quando sia pattuito per iscritto uno «star del credere» a carico dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione nè essere comunque superiore al 13 per cento della perdita subita dalla ditta.

Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Lo star del credere non verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon fine.

Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell'importo dello «star del credere» conteggiato sulla perdita anzidetta.

Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.

Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 per cento.

Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante, uno «star del credere» al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.

Art. 9.

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione all'altra parte con un preavviso della seguente misura:

- nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta: 6 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 8 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli otto anni;

- nel caso di agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta: 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli otto anni; 6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni.

Peraltro, in caso di dimissioni dell'agente o rappresentante la durata del preavviso sarà di 5 o di 4 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.

Art. 10.

All'agente o rappresentante, a norma dell'art. 1751 del c.c., spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.

Tale indennità è determinata nella misura dell'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, l'aliquota base dell'1% sarà integrata nelle seguenti misure:

- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

a) sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 a L. 36 milioni annue 1%

- agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta

a) sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigioni da L. 12.000.001 a L. 18 milioni annue 1%

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.

In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà corrisposta agli eredi, a norma dell'art. 1751, 4° comma, del codice civile.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l'indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

Art. 11.

All'atto della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, in aggiunta all'indennità di cui al precedente art. 10, sarà corrisposta dalla ditta preponente all'agente o rappresentante una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989, nel modo seguente (fino alla data del 31 dicembre 1988, resta ferma la disciplina di cui all'art. 11 dell'a.e.c. 19 dicembre 1979):

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate per tutta la durata del rapporto;

b) 0,50% (zero cinquanta per cento) aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione;

c) 1% (uno per cento) aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, sempre nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione.

L'indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (Enasarco), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

In caso di decesso dell'agente o rappresentante, anche se il rapporto sia durato meno di un anno, l'indennità suppletiva di clientela verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1751, 4° comma, cod. civ.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Dichiarazione a verbale

L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori si conferma che l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12 per cento viene preso in considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel limite del 63 per cento.

Nota: «Art. 11 - A.E.C. 19 dicembre 1979»

«Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, un'indennità suppletiva di clientela nella misura del 3% dell'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative ad
affari conclusi dopo il 1° gennaio 1975. Sulle provvigioni maturate dopo il terzo anno compiuto di durata del rapporto verrà applicata, nel limite di un importo annuo di 36 milioni di provvigioni, un'aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - semprechè il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente, dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), nonchè in caso di decesso. In quest'ultimo caso l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall'art. 1751, 4° comma, cod. civ.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Chiarimento a verbale

L'aliquota aggiuntiva dello 0,50%, applicabile sulle provvigioni maturate a partire dal quarto anno di durata del rapporto, decorre dal 1° gennaio 1980. Pertanto per i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale in atto da più di tre anni alla data suddetta, essa verrà applicata - nei limiti della fascia annua - sulle provvigioni relative ad affari conclusi successivamente alla data del 1° gennaio 1980.

Dichiarazione a verbale

L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale».

Art. 12.

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.

A favore degli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite l'Enasarco, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dall'Enasarco secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall'Enasarco con la propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65 milioni;

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 80 milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81 per cento, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella Inail, purché superiore al minimo del 6 per cento;

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di lire 25.000, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte dell'Enasarco restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui all'articolo 14, 3° comma, del presente accordo.

Norma transitoria

La polizza di cui al terzo comma del presente articolo sarà stipulata dall'Enasarco con effetto dal 1° gennaio 1990. Fino alla data del 31 dicembre 1989 continueranno a trovare applicazione le norme di cui all'articolo 12 dell'a.e.c. 19 dicembre 1979 e alle relative disposizioni regolamentari allegate al predetto accordo, fermo restando l'aumento delle misure delle prestazioni, con effetto dal 1° gennaio 1989.

Art. 13.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione (approvato con D.M. 20 febbraio 1974), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 3 per cento sulle provvigione liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 20 milioni di lire ovvero nel limite di 34 milioni, se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.

Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo del 2 per cento su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'articolo 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

Art. 14.

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) entro i tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione.

I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.

Anche l'indennità di cui all'articolo 10 verrà accantonata presso l'Enasarco con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 21, a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere annualmente alle aziende un interesse del 4 per cento sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

Dichiarazione a verbale all'Articolo 14.

Le modifiche al meccanismo di gestione del FIRR stabilite in sede di definizione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21 del presente accordo hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Ove per quella data, peraltro, l'Enasarco non fosse in grado di rendere operativo il nuovo sistema di gestione dei fondi accantonati dalle aziende, le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi immediatamente per definire eventuali diverse soluzioni entro il termine ultimo del 31 marzo 1990.

Tali diverse soluzioni potranno prevedere o l'accantonamento diretto in azienda delle somme in parola, con meccanismi di rivalutazione da definirsi o la stipulazione di polizze assicurative per garantire la corresponsione agli agenti dell'indennità rivalutata o il versamento delle quote annuali presso appositi Fondi, anche di nuova istituzione, che assicurino la rivalutazione o ancora altri sistemi da concordarsi.

Le parti si danno atto che fino alla data dell'entrata in funzione del nuovo sistema di gestione del FIRR (e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, salvo impedimento obiettivo) continueranno a trovare applicazione le disposizioni regolamentari allegate all'accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979.

Art. 15.

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

Art. 16.

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle Associazioni stipulanti.

Art. 17.

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti stipulanti, convenendo sull'utilità e sull'importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di commissione paritetiche.

Pertanto:

1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia all'atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale.

La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell'agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo (per le case mandanti aderenti all'Associazione Sindacale Intersind i due membri in rappresentanza della casa mandante saranno designati dalla Delegazione Intersind competente per l'ambito territoriale nel quale viene espletata la conciliazione; per le case mandanti aderenti all'ASAP i due membri in rappresentanza della casa mandante saranno designati dall'ASAP), alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.

2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.

3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti. Ove il tentativo di conciliazione in sede locale non abbia esito positivo, potrà essere esperito un ulteriore tentativo a livello nazionale, presso una commissione paritetica, costituita di volta in volta dalle Associazioni stipulanti, e composta da tre membri in rappresentanza dell'agente o rappresentante e da tre membri in rappresentanza del preponente.

La richiesta di costituzione della commissione nazionale dovrà essere avanzata dalle parti entro 10 giorni dall'esaurimento della procedura in sede locale. La commissione nazionale espleterà il tentativo di conciliazione entro i 30 giorni successivi alla richiesta. 4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 411, 3° comma, c.p.c., e 2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 333.

5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l'Autorità giudiziaria.

6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all'articolo 411, ultimo comma, e all'art. 412 del codice di procedura civile, così come risultano sostituti dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 333.

7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.

Art. 18.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1989, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 1991, salvo quanto disposto dall'art. 19; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

Art. 19.

Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.

Art. 20.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 21.

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.

Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art. 19 dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di Commercio.

 

TABELLA (ALLEGATO A)

Indennità per lo scioglimento del contratto


---------------------------------------------------------------------------
Aliquote Classi di importo annuo delle provvigioni Indennità Indennità Totale base integrativa
---------------------------------------------------------------------------

A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta

I - Sulle provvigioni fino a lire
12.000.000 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da lire
12.000.001 a lire 18.000.000 annue 1% 1% 2%
III - Sulla quota eccedente le lire
18.000.000 annue 1% -- 1%

B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta

I - Sulle provvigioni fino a lire
24.000.000 1% 3% 4%
Il - Sulla quota di provvigione da lire
24.000.001 a lire 36.000.000 annue 1% 1% 2%
III - Sulla quota eccedente le lire
36.000.000 annue 1% -- 1%
---------------------------------------------------------------------------

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 21 DELL'ACCORDO ECONOMICO 16 NOVEMBRE 1988 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE

Il giorno 16 novembre 1988, in Roma,

tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 19 dicembre 1979;

si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 12 e 21 dell'accordo economico 16 novembre 1988 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 19 dicembre 1979.

Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.

I - Disposizioni regolamentari per l'accantonamento dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale.

Art. 1.

L'accantonamento dell'indennità dovuta a norma dell'art. 10 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988 in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in costanza di rapporto presso il «Fondo per la risoluzione del rapporto», gestito dall'ENASARCO. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente riconoscerà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4 per cento.

Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti o rappresentanti dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

Art. 2.

Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo del 16 novembre 1988 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente o rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.

Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed dati anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato.

Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante.

I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.

Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.

Art. 3.

Le somme dovute per l'indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (10 gennaio - 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare gli scaglioni di cui all'art. 10 dell'accordo del 16 novembre 1988 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso.

I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.

La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o sul conto corrente postale dell'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell'Ente.

Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.

Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall'art. 10 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre I988.

Art. 4.

Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, ma comunque non superiore al 20% annuo.

Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.

La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.

E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.

Art. 5.

L'ente istituisce nella gestione «Indennità per la risoluzione del rapporto» per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall'attribuzione annuale degli utili netti della gestione o da altre cause, nonchè gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o rappresentante. Su tali conti verranno altresì accreditati gli interessi del 4% di cui all'art. 1, dedotta la quota utilizzata dall'Ente per la copertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo.

Gli utili netti di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione «Indennità per la risoluzione del rapporto» da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso, comprensivi degli utili e degli interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 3.

Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli agenti e rappresentanti.

Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.

Art. 7.

Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO, sentito il parere di un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente accordo economico collettivo.

Le forme di impiego sono le seguenti:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti all'Ente;
f) beni immobili, liberamente disponibili;
g) mutui ipotecari.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.

In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio di amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.

II - Disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa di infortunio e ricoveri ospedalieri.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'ENASARCO.

1) Persone assicurate

Si intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

Sono altresì ricompresi nell'assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale.

2) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:

a) in caso di morte: liquidazione di L. 63 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque superiore all'80%: liquidazione di L. 80 milioni.

Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d'invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 7%.

L'assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di L. 23.000 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonchè in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di gessatura, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui allo schema di polizza allegato al presente regolamento.

3) Adempimenti delle parti

La casa mandante, entro tre mesi dall'instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo nonchè dall'art. 2 delle presenti disposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente all'ENASARCO.

In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell'ENASARCO e/o dell'impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.

4) Cumulabilità

Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.

5) Finanziamento

Tutti gli oneri sostenuti dall'ENASARCO per la stipulazione e la gestione della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante l'utilizzo di una parte dell'interesse del 4% spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.

 

SCHEMA DI POLIZZA TIPO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

 

Art. 1. - Definizione di infortunio.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dal Contraente e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Sono considerati infortuni dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano con conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Art. 2. - Delimitazione dell'assicurazione.

L'assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; è invece sospesa durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

a) dalla guida ed uso di motoveicoli azionati di cilindrata superiore a 50 cmc;

b) dalla guida di veicoli a motore che non siano autovetture ad uso privato;

c) dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

d) dall'esercizio dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, caccia a cavallo, polo, pelota. alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, sci con salti dal trampolino, guidoslitta, calcio, rugby, baseball, caccia (o pesca) subacquea, idrosci, speleologia, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela, paracadutismo, giochi ed attività sportive speciali;

e) dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, pesca non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis.

Sono pure esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, tumulti popolari; da aggressioni, od atti violenti, che abbiano movente politico; da movimenti tellurici, ed eruzioni vulcaniche; da influenze termiche od atmosferiche;

b) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi nonchè di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

d) gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, la malaria od altre manifestazioni morbose causate da punture di insetti, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell'articolo 1, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio e delle pratiche riguardanti la cura della propria persona.

Art. 3. - Persone non assicurabili.

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 70 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.

Non sono assicurabili le persone colpite da apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete o da altre infermità gravi e permanenti e l'assicurazione cessa col manifestarsi di una di queste malattie.

Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

Art. 4. - Limiti territoriali.

L'assicurazione vale per l'Europa e per i territori degli Stati africani ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero entro una fascia costiera di 50 km.

Vale anche durante i viaggi marittimi su navi in servizio regolare per passeggeri, effettuati fra i porti europei e fra questi e i porti africani ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero.

Art. 5. - Prova del contratto - Validità delle variazioni

La proposta scritta diretta dalla Società e la polizza firmata dalla Società stessa per mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente sono i soli documenti che fanno prova delle condizioni regolatrici dei rapporti fra le Parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti come sopra.

Art. 6. - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi e gli accessori stabiliti nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengano pagate contro rilascio di regolari quietanze emesse dalla Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo. L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

Art. 7. - Variazioni nella persona del Contraente.

Il Contraente stipula per sè e per i suoi eredi i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione della eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività delle quali sono addette le persone assicurate.

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della Società contraente il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Art. 8. - Variazioni nelle mansioni delle persone assicurate.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio per cambiamento delle mansioni professionali dichiarate per i singoli assicurati o delle condizioni nelle quali dette mansioni sono esercitate, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione gli assicurati ai quali l'aggravamento si riferisce.

Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Se invece la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza annuale successiva, notificando al Contraente le condizioni di assicurazione e la misura del nuovo premio ridotto.

Art. 9. - Variazioni nelle persone assicurate.

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore ventiquattro del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.

La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

Art. 10. - Altre assicurazioni.

Prima di stipulare altre assicurazioni per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la presente polizza, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società sotto pena di decadenza. Questa entro quindici giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto, dandone avviso al Contraente.

Art. 11 . - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare a periodi non superiori a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 12. - Criteri di indennizzabilità.

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per malattia permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 15.

Art. 13. - Prova.

E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto in termini di polizza.

Art. 14. - Morte.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi nonchè, se già non compreso tra gli eredi, al coniuge non legalmente separato al momento della morte dell'Assicurato.

Art. 15. - Invalidità permanente.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo secondo le disposizioni e percentuali seguenti una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta.

destro sinistro
Per la perdita totale di un arto superiore 70% 60%
Per la perdita totale della mano o dell'avambraccio 60% 50%
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60%
Per la perdita totale di un arto inferiore all'altezza o al disotto del ginocchio 50% 50%
Per la perdita totale di un piede 40% 40%
Per la perdita totale del pollice 18% 16%
Per la perdita totale dell'indice 14% 12%
Per la perdita totale del mignolo 12% 10%
Per la perdita totale del medio 8% 6%
Per la perdita totale dell'anulare 8% 6%
Per la perdita totale dell'alluce 5%
Per la perdita totale di ogni altro dito del piede 3%
Per la sordità completa di un orecchio 10%
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
Per la perdita totale della facoltà visiva d'un occhio 25%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100%


La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencanti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione della funzione di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 16. - Inabilità temporanea.

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:

a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate;

b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato o che è andato riacquistando, della sua capacità fisica.

L'indennità per inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione.

Nel caso che l'Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall'articolo 11, la liquidazione della indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da
quello dell'infortunio.

Art. 17. - Cumulo di indennità.

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 18. - Liquidazione.

Ricevuto il certificato medico di guarigione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

Art. 19. - Controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni.

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da
ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunenerà il medico da essa designato. contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulla indennità. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 20. - Competenza territoriale.

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente è competente esclusivamente, a scelta della Parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. 21. - Responsabilità del Contraente.

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 14 o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transizione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

Art. 22. - Recesso dal contratto ed anticipata risoluzione.

Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società ha la facoltà di far cessare l'assicurazione relativa alla persona infortunata od anche di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, con rimborso del premio in proporzione del tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione dei rischi o e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste dagli articoli 3, 8 secondo comma e 10, spettano alla Società, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

a) l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

b) la rifusione degli sconti di poliennalità, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi quanti anni la polizza sia stata in vigore, semprechè essa abbia avuto corso per almeno 5 anni.

Analoga disciplina sarà osservata nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 9, relativamente alla quota di premio corrispondente a ciascun assicurato cessato e non sostituito.

Art. 23. - Proroga del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata eguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 24. - Imposte e tasse.

Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 25. - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato, o degli aventi diritto, alla Società.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perchè siano valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

 

APPENDICE PER CONDIZIONI PARTICOLARI E DEROGHE

L'assicurazione è prestata a favore delle persone indicate in polizza e garantisce, nei limiti e con le modalità indicate in polizza e nella presente appendice, il pagamento delle somme assicurate nei casi di:

- morte degli Assicurati in seguito ad infortunio;
- invalidità permanente degli Assicurati in seguito ad infortunio;
- ricovero degli Assicurati in ospedali o cliniche per malattia, infortunio e relativi accertamenti diagnostici.

In caso di invalidità permanente l'indennizzo verrà calcolato in base alle percentuali di valutazione del grado di invalidità previste dall'INAIL (DPR n. 1124 del 30 giugno 1965).

Per i casi non previsti dalla tabella, l'indennizzo sarà calcolato sulla base dell'invalidità dell'Assicurato, rapportandola ai casi previsti.

In caso di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di invalidità permanente saranno diminuite in rapporto al grado della minorazione già esistente.

Non sono invece coperti dalla garanzia il pregiudizio o l'aggravamento a seguito di infortunio di condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute alla stipulazione della polizza.

Quando, in base alla tabella INAIL, l'invalidità permanente non supera i 6/100, non si farà luogo ad alcun indennizzo. Quando l'invalidità permanente supera gli 80/100, la compagnia assicuratrice corrisponderà l'indennità totale, come se l'invalidità raggiungesse i 100/100.

La compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai termini dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti di terzi responsabili degli infortuni indennizzati in base al presente contratto.

La diaria giornaliera è corrisposta per i ricoveri in ospedali o cliniche avvenuti per infortuni, malattie e relativi accertamenti diagnostici assicurati con il presente contratto.

La diaria è corrisposta per tutta la durata del ricovero, fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Il pagamento della diaria è effettuato al termine del ricovero previa presentazione di idonea documentazione. Nel caso di malattia la diaria è corrisposta per i ricoveri che siano avvenuti dopo trenta giorni dalla decorrenza della garanzia; nel caso di appendicopatie, affezioni tonsillari, vegetazione adenoide, ernie, forme tumorali e varicose, essa è corrisposta per i ricoveri avvenuti dopo 90 giorni.

Per «malattia», ai fini della corresponsione della diaria in caso di ricovero, si intende una alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute. non dipendente da un infortunio. Tale alterazione non deve essere però l'espressione o la conseguenza di una situazione patologica, che si sia manifestata prima della decorrenza della garanzia.

Sono escluse:

- le malattie sofferte durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario o il richiamo per mobilitazione;
- le malattie veneree, luetiche e mentali;
- le malattie croniche (tuttavia è compresa nella garanzia la prima manifestazione di una malattia cronica, se questa insorge nel corso del contratto);
- le malattie tubercolari e quelle considerate professionali ai sensi della legge «Infortuni sul lavoro»;
- la gravidanza, il parto, il puerperio;
- le applicazioni di carattere estetico e le cure dentarie;
- la degenza in convalescenziario;
- le malattie provocate da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, o dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive.

Tutte le garanzie sono prestate con le seguenti modifiche alle condizioni generali di assicurazione:

A) a parziale deroga dell'art. 2) - Delimitazioni dell'Assicurazione - sono compresi anche gli infortuni derivanti:

dalla guida e dall'uso di motoveicoli azionati da motori di qualsiasi cilindrata;

dall'esercizio (comprese le gare ed i relativi allenamenti) dei seguenti sport: caccia a cavallo, polo, pelota, alpinismo con scalata di roccia ed accesso ai ghiacciai (purchè vi sia accompagnamento di guida patentata), sci (esclusi però i salti dal trampolino), calcio, baseball, attività subacquee (purchè non vi sia uso di autorespiratori);

da aggressioni o atti violenti a movente politico;

da colpa grave dell'Assicurato, o da malore, vertigini, incoscienza, avvelenamento, intossicazione o ingestione di sostanze, da manifestazioni morbose causate da punture di insetti.

La garanzia viene inoltre estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli «charter» e straordinari, compiuti da aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolare, secondo le norme dell'appendice C.I.A.A.

B) L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età. Non sono assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo tossicomania, allucinogenomia.

Inoltre se una persona assicurata è colpita da una di queste infermità, l'assicurazione cessa nei suoi confronti».

C) a deroga dell'art. 4) le garanzie si intendono operative in tutto il mondo.

D) A parziale deroga dell'art. 9, si conviene che la Contraente è tenuta a comunicare alla Compagnia assicuratrice l'inclusione o la esclusione di ogni assicurato mediante lettera raccomandata. L'assicurazione rispetto alle nuove persone decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della raccomandata. Il conteggio dei maggiori premi annuali e dei relativi ratei connessi alle inclusioni verrà effettuato al termine dell'anno assicurativo in corso all'atto dell'inclusione.

E) L'art. 10 - Altre assicurazioni -, l'art. 15 - Invalidità permanente -, l'art. 21 - Responsabilità del contraente - si considerano abrogati.

F) A parziale deroga dell'art. 23 - Proroga del contratto - il termine per la disdetta è ridotto ad un mese.