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COSTITUZIONE (*)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

(*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3:

«Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre1993); 22 novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione» (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23 ottobre 2002, n. 1: «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno2003).

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X].

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») ( Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).