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CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA
SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)
23 marzo 2006


«Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Diritto dell’agente commerciale ad un’indennità dopo la cessazione del rapporto»
Nella causa C 465/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con decisione 11 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2004, nella causa


Honyvem Informazioni Commerciali Srl
contro
M. D. Z.,


LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász ed E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Honyvem Informazioni Commerciali Srl, dagli avv.ti G. Prosperetti e C. del Pennino;
– per la sig.ra D. Z., dall’avv. F. Toffoletto;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Traversa, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Belotti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2005,
ha pronunciato la seguente


Sentenza


1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
2. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Honyvem Informazioni Commerciali Srl (in prosieguo: la «Honyvem») e la sig.ra D. Z. in ordine all’ammontare dell’indennità di cessazione del rapporto dovuta a quest’ultima a seguito della risoluzione del suo rapporto da parte della detta società.


Contesto normativo
Normativa comunitaria


3. L’art. 17 della direttiva dispone:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
(...)
3. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all’attuazione dell’articolo 30 e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica».
4. L’art. 19 della direttiva prevede:
«Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale».
Normativa nazionale
5. Gli artt. 17 e 19 della direttiva sono stati trasposti nell’ordinamento interno dall’art. 1751 del Codice civile italiano (in prosieguo: il «Codice civile»). A seguito dell’adozione del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Supplemento ordinario alla GURI n. 221 del 20 settembre 1991), la formulazione di tale disposizione nazionale è stata modificata ed è ormai fondata su quella dei detti articoli della direttiva. Analogamente all’art. 17 di quest’ultima, essa rispecchia un indirizzo meritocratico quanto al calcolo dell’indennità a cui l’agente commerciale ha diritto dopo la cessazione del suo rapporto.
6. Il 27 novembre 1992 la Confcommercio (Organizzazione rappresentativa delle imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi) e la FNAARC (Organizzazione rappresentativa degli agenti e rappresentanti di commercio) hanno concluso un accordo collettivo (in prosieguo: la «convenzione del 1992») il cui contenuto è del seguente tenore:
«I.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 1751 cod.civ., come modificato dall’art. 4 D.Lgs 10 settembre 1991, n. 303, ed in particolar modo al principio dell’equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta all’agente o rappresentante un’indennità, la misura della quale sarà pari all’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:
A. Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:
– 3% sulle provvigioni fino a L. 24 milioni annui;
– 1% sulla quota di provvigioni tra L. 24 000 001 e L. 36 milioni annui.
B. Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:
– 3% sulle provvigioni fino a L. 12 000 000 annui
– 1% sulla quota di provvigioni tra L. 12 000 001 e L. 18 000 000 annui.
(…)
Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 cod. civ.
II.
Sempre in attuazione dell’art. 1751 cod. civ., in aggiunta alla somma di cui al precedente punto I della presente normativa verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:
– 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;
– 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
– 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
(…)


Dichiarazione a verbale


Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell’art. 1751 cod. civ., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
(…)».
7. Secondo l’accordo del 1992, il calcolo dell’indennità alla quale l’agente commerciale ha diritto dopo la cessazione del suo contratto è quindi fondato, contrariamente ai criteri enunciati agli artt. 17 della direttiva e 1751 del Codice civile, nella sua versione modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (in prosieguo: l’«art. 1751 del Codice civile»), su percentuali fisse delle provvigioni percepite dal detto agente commerciale e sulla durata del contratto di agenzia.
La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
8. La Honyvem ha risolto, a far data dal 30 giugno 1998, il contratto concluso con la sig.ra D. Z.. Ai sensi della sua clausola 10, il detto contratto «è sottoposto alle disposizioni del codice civile, alle leggi speciali riguardanti il mandato di agenzia, agli accordi economici collettivi riguardanti il settore commerciale (...)».
9. Ritenendo che il calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto dovesse essere fondato sull’accordo del 1992, la Honyvem ha proposto alla sig.ra D. Z. di liquidarle la somma di ITL 78 880 276 a titolo della suddetta indennità.
10. Ritenendo che tale somma fosse insufficiente, il 12 aprile 1999 la sig.ra D. Z. ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la condanna della Honyvem a versarle la somma di ITL 181 889 420 in applicazione dei criteri sanciti all’art. 1751 del codice civile.
11. Essendo stato respinto il detto ricorso del Tribunale di Milano in accoglimento della tesi della Honyvem, la sig.ra D. Z. ha interposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Milano. Tale giudice ha accolto l’appello e ha riconosciuto all’interessata il diritto ad un’ulteriore somma di ITL 57 000 000 in applicazione dell’art. 1751 del codice civile.
12. La Honyvvem ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano. Tale società ha in particolare sostenuto che il rinvio al principio dell’autonomia della volontà delle parti e, di conseguenza, agli accordi collettivi è espressamente autorizzato dall’art. 1751 del codice civile nel caso in cui questi ultimi prevedano condizioni più favorevoli per l’agente commerciale rispetto a quelle risultanti dall’applicazione del regime previsto dalla normativa di legge. La valutazione del carattere più favorevole dell’indennità prevista dalla normativa collettiva dovrebbe effettuarsi ex ante. Orbene, dato che il regime istituito dall’accordo collettivo garantisce in ogni caso il beneficio di un’indennità all’agente commerciale, bisognerebbe concluderne che esso è più favorevole a quest’ultimo di quello istituito dall’art. 1751 del codice civile.
13. La sig.ra D. Z. ha proposto un ricorso in cassazione incidentale in quanto l’indennità di cessazione del rapporto ad essa dovuta avrebbe dovuto corrispondere, in applicazione dei criteri sanciti all’art. 1751 del codice civile, ad un’indennità di ammontare vicino a quello chiesto in primo grado.
14. Risulta dalla decisione di rinvio che né la giurisprudenza né la dottrina italiana sono giunte a conclusioni unanimi in ordine alla legalità dell’accordo del 1992.
15. Di conseguenza, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce del tenore e delle finalità dell’art. 17 della direttiva e, eventualmente, dei criteri che esso offre riguardo alla quantificazione dell’indennità dal medesimo prevista, il successivo art. 19 [sia] interpretabile o meno nel senso che la normativa nazionale di attuazione della direttiva può consentire che un accordo (o contratto) collettivo (vincolante per le parti di determinati rapporti) preveda, invece che un’indennità dovuta all’agente nel concorso delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell’art. 17 e liquidabile secondo criteri desumibili dal medesimo, un’indennità che, da un lato, sia dovuta all’agente a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui ai due trattini della lett. a) di detto paragrafo 2 (e, per una parte dell’indennità stessa, in ogni caso di risoluzione del rapporto), e, dall’altro, sia quantificabile non già secondo i criteri ricavabili dalla direttiva (e, ove del caso, nell’ammontare massimo dalla medesima precisato), ma secondo i criteri predeterminati dall’accordo economico collettivo. E cioè un’indennità che sia determinata (senza alcun riferimento specifico all’incremento degli affari procurato dall’agente) sulla base di determinate percentuali dei compensi ricevuti dall’agente nel corso del rapporto, con la conseguenza che l’indennità stessa, anche in presenza nella misura massima, o in misura elevata, dei presupposti cui la direttiva collega il diritto all’indennità, in molti casi dovrebbe essere liquidata in misura inferiore (anche molto inferiore) a quella massima prevista dalla direttiva e, comunque, a quella che avrebbe potuto essere stabilita in concreto dal giudice, se egli non avesse dovuto attenersi ai parametri di calcolo di cui all’accordo economico collettivo, invece che ai principi e ai criteri di cui alla direttiva.
2) Se il calcolo dell’indennità [debba] essere compiuto in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l’agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari con clienti preesistenti, e [l’]applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell’importo, in considerazione del criterio dell’equità e del limite massimo previsto dalla direttiva, oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza dei computi, il limite massimo specificato dalla direttiva».


Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione pregiudiziale


16. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 19 della direttiva debba essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto prevista all’art. 17, n. 2, della direttiva può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, con un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest’ultima disposizione.
17. Si deve rilevare, in via preliminare, che l’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva dev’essere considerata con riferimento all’obiettivo perseguito da quest’ultima e al sistema da essa istituito (v., in questo senso, sentenze 2 ottobre 1991, causa C 7/90, Vandevenne e a., Racc. pag. I 4371, punto 6, e 12 dicembre 1996, causa C 104/95, Kontogeorgas, Racc. pag. I 6643, punto 25).
18. Al riguardo è pacifico che la direttiva miri ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale (sentenze 30 aprile 1998, causa C 215/97, Bellone, Racc. pag. I 2191, punto 10, e 13 luglio 2000, causa C 456/98, Centrosteel, Racc. pag. I 6007, punto 13).
19. Come risulta dai suoi ‘considerando’ secondo e terzo, la direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale. A tal fine, la direttiva prevede in particolare norme che disciplinano, ai suoi artt. 13 20, la conclusione e l’estinzione del contratto di agenzia (sentenza 6 marzo 2003, causa C 485/01, Caprini, Racc. pag. I 2371, punto 4).
20. Per quanto riguarda l’estinzione del contratto, l’art. 17, n. 1, della direttiva istituisce un sistema che permette agli Stati membri di optare tra due soluzioni. Infatti, questi ultimi devono prendere le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità determinata secondo i criteri di cui al n. 2 dello stesso articolo, ovvero il risarcimento del danno con riferimento ai criteri definiti al n. 3 di tale norma.
21. La Repubblica italiana, la cui normativa nazionale era precedentemente fondata in larga misura su accordi collettivi, ha optato per la soluzione prevista al detto art. 17, n. 2.
22. Secondo la giurisprudenza della Corte, il regime istituito dagli artt. 17 19 della direttiva presenta, in particolare sotto il profilo della tutela dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto, un carattere imperativo (sentenza 9 novembre 2000, causa C 381/98, Ingmar, Racc. pag. I 9305, punto 21).
23. La Corte ne ha concluso che una preponente non può eludere le dette disposizioni con il semplice espediente di una clausola sulla legge applicabile, senza che sia stata sollevata la questione se tale legge applicabile abbia operato o meno a scapito dell’agente commerciale (citata sentenza Ingmar, punto 25).
24. Per quanto riguarda l’art. 19 della direttiva, occorre anzitutto ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, i termini impiegati per istituire esenzioni ad un principio generale sancito dalla normativa comunitaria, come quello risultante dal regime indennitario previsto all’art. 17 della direttiva, vanno interpretati in senso restrittivo (v., in questo senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C 150/99, Stockholm Lindöpark, Racc. pag. I 493, punto 25).
25. Si deve rilevare poi che l’art. 19 della direttiva prevede la possibilità per le parti di derogare alle disposizioni dell’art. 17 di quest’ultima prima della scadenza del contratto, a condizione che la deroga prevista non sia sfavorevole all’agente commerciale. È quindi giocoforza constatare che la natura sfavorevole o meno della detta deroga dev’essere valutata al momento in cui le parti la prevedono. Queste ultime non possono convenire una deroga di cui esse ignorano se essa si rivelerà, alla cessazione del contratto, a favore ovvero a scapito dell’agente commerciale.
26. Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dall’obiettivo e dal carattere del sistema istituito dagli artt. 17 e 19 della la direttiva, quali precisati ai punti 19 e 22 della presente sentenza.
27. Occorre pertanto inferire dalle considerazioni che precedono che l’art. 19 della direttiva dev’essere inteso nel senso che una deroga alle disposizioni dell’art. 17 di quest’ultima può essere ammessa solo se, ex ante, è escluso che essa risulterà, alla cessazione del contratto, a detrimento dell’agente commerciale.
28. Ciò si verificherebbe, per quanto riguarda l’accordo del 1992, nell’ipotesi in cui potesse essere dimostrato che l’applicazione di tale accordo non è mai sfavorevole all’agente commerciale, in quanto esso garantirebbe sistematicamente a quest’ultimo, alla luce di tutti i rapporti giuridici che possono essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia commerciale, un’indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 17 della direttiva.
29. Il solo fatto che il detto accordo possa essere favorevole all’agente commerciale nel caso in cui quest’ultimo abbia diritto, in applicazione dei criteri di cui all’art. 17, n. 2, della direttiva, solo ad un’indennità molto ridotta, o addirittura non abbia diritto ad alcuna indennità, non può bastare a dimostrare che esso non deroga alle disposizioni degli artt. 17 e 18 della direttiva a detrimento dell’agente commerciale.
30. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie a tal fine.
31. Infine, si deve rilevare che solo nell’ipotesi in cui l’accordo del 1992 desse la possibilità di cumulare, anche solo parzialmente, l’indennità calcolata secondo le disposizioni di tale accordo con l’indennità prevista dal regime istituito dalla direttiva esso potrebbe essere qualificato favorevole all’agente commerciale. Tale possibilità è tuttavia espressamente esclusa dalla dichiarazione a verbale delle parti firmatarie del detto accordo.
32. Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 19 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta dall’applicazione dell’art. 17, n. 2, della direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest’ultima disposizione a meno che non sia provato che l’applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della detta disposizione.


Sulla seconda questione


33. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto debba essere effettuato in maniera analitica, come previsto dall’art. 17, n. 2, della direttiva, o se altre modalità di calcolo, che accordino in particolare un più ampio spazio al criterio dell’equità, siano autorizzate.
34. Al riguardo si deve rilevare che, benché il regime istituito dall’art. 17 della direttiva sia imperativo e fissi un ambito (citata sentenza Ingmar, punto 21), esso non fornisce tuttavia indicazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto.
35. Così, la Corte ha dichiarato che, all’interno di tale ambito, gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell’indennità (citata sentenza Ingmar, punto 21). La Commissione ha sottoposto al Consiglio, così come essa era tenuta in forza dell’art. 17, n. 6, della direttiva, la relazione sull’applicazione dell’art. 17 della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996 [COM(96) 364 def.]. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell’indennità e mira a facilitare un’interpretazione più uniforme di tale art. 17.
36. Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, all’interno dell’ambito fissato dall’art. 17, n. 2, della direttiva, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell’equità.


Sulle spese


37. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta dall’applicazione dell’art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest’ultima disposizione a meno che non sia provato che l’applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della detta disposizione.
2) All’interno dell’ambito fissato dall’art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell’equità.

Firme